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Crea un'associazione

Ecco le principali cose da sapere e da fare per costituire un'associazione di volontariato.

1. Qual'è la distinzione tra associazioni generiche, Odv, Aps e Onlus?
E in quale caso si può costituire una Odv?

La libertà di associazione è un diritto fondamentale e una libertà inviolabile della persona, previsto e tutelato dagli articoli 2 e 18 della Costituzione.

Il nostro ordinamento prevede e regola numerose tipologie di associazioni. Tra queste le organizzazioni di volontariato (L. 266/91, L.R. 40/93), le associazioni di promozione sociale (L. 383/00), le associazioni sportive dilettantistiche (L. 91/81; L. 5846/96), i circoli aziendali (art. 11 L. 300/70), organizzazioni non governative (L. 49/87), le associazioni iscritte all’anagrafe onlus (D.Lgs. 460/97), le associazioni dei consumatori (L. 281/98), le Pro Loco (L.R. 33/81 e L.R. 45/83), le associazioni culturali...

La L. 266/91 stabilisce che per definirsi organizzazione di volontariato si soddisfino alcuni requisiti:

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subor-dinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizza- zione di cui fa parte.

In estrema sintesi è possibile riconoscere nella totale gratuità e nella solidarietà sociale (che si traduce in attività destinate a soggetti svantaggiati) i principali elementi distintivi delle organizzazioni di volontariato, mentre un'Aps (Associazione di promozione sociale) si caratterizza per attività di utilità sociale (culturale, civile, ricreativa, sportiva, educazione-istruzione, turismo sociale, etica-spirituale, ecc.) rivolte anche ai propri associati e a soggetti terzi non svantaggiati, nonché per la possibilità di retribuire i soci.

L'iscrizione al Registro regionale del volontariato qualifica un'Odv come Onlus di diritto (nel caso non svolga attività commerciali diverse da quelle marginali) con l'applicazione delle relativa disciplina fiscale.

 

2. Quali documenti servono e quali atti bisogna redigere?

Il primo passo è quello di redigere atto costitutivo e statuto (in base ai modelli che potete scaricare qui di seguito). L’atto costitutivo è l’accordo con cui i soci fondatori fondano l’Odv manifestando la volontà unanime di svolgere in comune l’attività sociale. Lo statuto è anch’esso un accordo tra i soci e contiene le regole relative alla vita dell’Odv, ai rapporti tra l’Odv e i soci e ai rapporti reciproci tra i soci. Per quanto riguarda la loro forma non è necessario rivolgersi ad un notaio, a meno che non si intenda chiedere la personalità giuridica e diventare quindi Odv riconosciuta ai sensi dell’art. 14 e seguenti del codice civile e DPR n. 361/00. È consigliabile, invece, far registrare tali documenti all’Ufficio locale delle entrate, per dare certezza alla data di costituzione.

Per quanto riguarda il contenuto dello statuto, la L. 266/91 fa riferimento, innanzi tutto, a quanto previsto dal Codice civile. Di conseguenza, nel caso di Odv non riconosciuta, statuto e atto costitutivo devono prevedere:

  • la denominazione dell’ente;
  • l’indicazione dello scopo;
  • le norme sull’ordinamento interno e sull’amministrazione;
  • le condizioni di ammissione degli associati.

Nel caso di Odv riconosciuta devono prevedere anche:

  • l’indicazione del patrimonio e della sede

In entrambi i casi statuto e atto costitutivo possono prevedere:

  • le norme relative alla estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio.

La stessa L. 266/91 dà indicazioni ulteriori sul contenuto dello statuto, stabilendo che esso deve prevedere obbligatoriamente:

  • l'assenza di fini di lucro;
  • la democraticità della struttura;
  • l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
  • la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
  • i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, i loro obblighi e diritti;
  • l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

Per quanto riguarda gli organi, il Codice civile e la L. 266 consentono di ritenere fondamentali per la gestione dell’Odv stessa:

a) l'Assemblea: assicura la democraticità della struttura perché è composta da tutti i soci. Delinea le direttive di massima intorno all’attività associativa ed elegge l’organo direttivo. Sempre dal punto di vista della democraticità, sarebbe consigliabile (ma non obbligatorio) che la stessa nominasse anche il Presidente.
b) Il Consiglio direttivo: è formato da un gruppo di soci circoscritto. Porta avanti l’attività e gestisce l’Odv, realizzando in concreto le direttive generali dettate dall’assemblea.
c) Il Presidente: fa parte del Consiglio Direttivo e ne organizza l’attività; generalmente (se non diversamente indicato dallo statuto) è legale rappresentante dell’Odv, circostanza che permette all’associazione di stare in giudizio (in persona del Presidente) e di assumere obbligazioni nei confronti di terzi.

Sono invece organi facoltativi:

a) il Collegio dei revisori o revisore unico: è un organo generalmente indipendente ed esterno all’Odv che ha il compito di controllare i documenti di bilancio consuntivo (ed eventualmente preventivo) e di verificare la regolarità della gestione. Se nominato, il suo parere ed eventuali rilievi critici devono essere inseriti in una relazione che viene allegata ai bilanci e sottoposta all’assemblea convocata per l’approvazione degli stessi. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate. Si ricorda che la nomina di un revisore è obbligatoria per le Onlus (e quindi, si deve ritenere, anche per le Odv Onlus di diritto) nel caso in cui i proventi superino per due anni consecutivi l’ammontare di euro 1.032.913,80.

b) il Collegio dei probiviri: può essere composto anche da soci e viene generalmente chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all’interno dell’Odv, sulle violazioni dello statuto (e del regolamento), sull’inosservanza delle delibere e sull’esclusione dei soci.

 

3. Cos'è l'iscrizione al Registro regionale? Come si ottiene?
Come e quando si rinnova?

L’iscrizione di una Organizzazione di Volontariato nel Registro Regionale non è obbligatoria ma è indispensabile per poter usufruire dei benefici indicati dalla L. 266/91. I principali benefici sono:

a) la possibilità di accedere ai contributi pubblici destinati alle Odv (finanziamento di progetti da parte della Regione Veneto in base alla L. 40/93; finanziamento di progetti da parte dei Centri di servizio in base alla L. 266/91; finanziamento di progetti da parte del Comitato di gestione del Fondo speciale regionale per il volontariato);
b) la possibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici quando l’Odv è iscritta al Registro da almeno sei mesi (art 7 comma 1 L. 226/91 e art 8 L.R. 40/93), anche se nella prassi capita che le convenzioni siano stipulate anche con Odv che siano iscritte da meno tempo o addirittura con Odv non iscritte, possibilità che sembra del resto consentita dalla L. 328/00 sul sistema integrato dei servizi sociali;
c) l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro per gli atti connessi allo svolgimento dell’attività (es. registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto e delle modifiche dello statuto);
d) l’esenzione dall’Ires per le attività commerciali “marginali” di cui all’art. 5 L. 266/91 e al D.M. 25/05/1995 (es. vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione);
e) la non rilevanza ai fini Iva delle operazioni effettuate per il perseguimento degli scopi istituzionali (art 8 comma 2 L. 266/91);
f) l’applicazione della disciplina fiscale delle Onlus prevista dal D.Lgs. 460/97, se e in quanto “di maggior favore”. Con la precisazione che secondo vari commentatori l’OdV iscritta non può svolgere le attività commerciali “connesse” di cui all’art. 10 comma 5 del D.Lgs. 460/97, ma solo le attività “marginali” dell’art. 5 L. 266/91 e del D.M. 25/05/1995. Disposizioni di maggior favore restano comunque ad esempio l’esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa e dal pagamento dell’imposta di bollo (in ordine alla quale le Onlus hanno un’esenzione più ampia rispetto alle Odv).

Hanno diritto all’iscrizione le organizzazioni di volontariato che rispettano i requisiti dell’art 3 della L. 266/91 e che “alleghino alla domanda copia dell’atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti” (art.6 L. 266/91).
La domanda può essere presentata subito dopo la costituzione dell’Odv e in Veneto va redatta su apposito modulo predisposto dalla Regione, nel quale il legale rappresentante deve dichiarare (tecnicamente è una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che deve essere veritiera ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/00):

  • che l’OdV è in regola con l’obbligo assicurativo
  • che le prestazioni dei volontari sono prevalenti rispetto agli eventuali dipendenti o lavoratori autonomi
  • che l’OdV persegue fini di solidarietà sociale attraverso le prestazioni dei propri volontari
  • che lo statuto presenta tutti i requisiti della L.266/91

In merito all’assolvimento dell’obbligo assicurativo, ai fini dell’iscrizione oggi non è quindi più necessario produrre copia delle polizze assicurative ma è sufficiente dichiarare di essere in regola con tale obbligo come previsto dall’art. 4 della L. 266/91.

Alla domanda devono essere comunque allegati copia dell’atto costitutivo e statuto, l’indicazione della struttura organizzativa interna, una breve relazione delle attività svolte e di quelle future, l’elenco degli associati che prestano attività di volontariato con le relative mansioni (art. 4 comma 9 L.R. 40/93) nonché copia dell’ultimo rendiconto finanziario o della situazione contabile.

Si ricorda inoltre che la conferma dell’iscrizione deve essere formalmente richiesta ogni tre anni (anche in questo caso attraverso la compilazione e il deposito o l’invio in Regione di apposito modulo), pena la cancellazione automatica dal Registro.

Infine, bisogna tener presente che, in base alla delibera di Giunta Regionale Veneto n. 2652/01, l’iscrizione nel Registro del volontariato è incompatibile con l’iscrizione nel Registro delle Aps di cui alla L. 383/00 e all’art. 43 L. R. Veneto 13/09/2001 n. 27; quindi una Odv iscritta non può iscriversi anche alla promozione, e una Aps iscritta al registro regionale non può ottenere anche l’iscrizione nel registro del volontariato.