5 per 1000: istruzioni per l'uso
Per l’anno finanziario 2010 il 5 per mille è destinato alle seguenti finalità:
a) Finanziamento degli enti del volontariato:
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociale svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
Modalità di iscrizione nell’elenco
L’iscrizione deve essere inviata, a pena di decadenza, entro il 7 maggio 2010. La domanda va presentata esclusivamente in via telematica. Per questa operazione le associazioni possono avvalersi del fiscalista del Centro di servizio. Il modulo per la presentazione della domanda si può scaricare dal sito www.agenziaentrate.gov.it o richiedere al Csv.
L’Agenzia delle Entrate in data 14 maggio 2010 pubblicherà sul proprio sito l’elenco provvisorio delle associazioni. Qualora emergano errori di iscrizione nell’elenco del volontariato, il legale rappresentante dell’associazione può rivolgersi alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente. Le richieste di correzione vanno inoltrate entro il 20 maggio 2010. Verificati gli eventuali errori, l’Agenzia provvederà a pubblicare, entro il 25 maggio successivo, una versione aggiornata dell’elenco.
Attenzione: sono tenuti a presentare domanda per il 2010 anche coloro che hanno inviato la domanda per gli anni precedenti.
Adempimenti successivi all’iscrizione nell’elenco del volontariato
I legali rappresentanti delle associazioni iscritte nell’elenco pubblicato dovranno, a pena di decadenza, – entro il 30 giugno 2010 – spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell’Agenzia, una dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione
Alla dichiarazione deve essere allegata copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2010 e la mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.