Fatturazione Elettronica

Fatturazione Elettronica

COS’E’ LA FATTURA ELETTRONICA

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione, ricezione e conservazione delle fatture, in un nuovo formato digitale chiamato XML (eXtensible Markup Language), ovvero un linguaggio informatico che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento, verificando così le informazioni ai fini dei controlli fiscali previsti per legge.

Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il processo di fatturazione comporta il transito dei documenti emessi e ricevuti attraverso un nuovo sistema chiamato “Sistema di interscambio (SdI)”.

 LA PARTENZA DELLA FATTURA ELETTRONICA E CHI COINVOLGE

Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo fatture elettroniche.

Tale obbligo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva, sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale e quindi anche un’associazione con solo codice fiscale. Infatti, le associazioni in possesso del solo codice fiscale (senza partita IVA) sono assimilate a tutti gli effetti al “privato” consumatore finale.

Quindi, le fatture elettroniche devono essere emesse anche nei confronti dei “privati” consumatori finali (anche associazioni) non in possesso del numero di partita Iva.

In questo caso il fornitore deve compilare il campo “Codice destinatario” inserendo il codice convenzionale 7 zeri (“0000000”) e il campo “Codice Fiscale” inserendo il codice fiscale del proprio cliente. Tale codice rappresenta un requisito necessario al fine di effettuare correttamente il “recapito” della fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio, e la mancata compilazione di uno dei due campi determina lo scarto della fattura stessa.

A proposito della ricezione della fattura elettronica – diversamente dai casi in cui il documento viene messo a disposizione del destinatario soggetto passivo ai fini Iva – il fornitore nell’osservanza di quanto disposto dall’art. 1, comma 909, lettera a), punto 3, della legge di Bilancio 2018, ha l’obbligo di consegnare copia analogica/cartacea della fattura al cliente consumatore finale, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

IN BREVE

Tutti i consumatori e quindi anche le associazioni con solo codice fiscale non hanno l’onere di ricevere la fattura tramite il SdI ma possono farsela recapitare in forma cartacea o in pdf. Nel caso in cui l’associazione abbia la partita IVA deve adeguarsi alla suddetta normativa ai fini della emissione, trasmissione, ricezione e conservazione della fattura elettronica, cosa non necessaria se in possesso di solo codice fiscale. 

Per ulteriori informazioni potete contattare ladott.ssa Marilisa Marian (0422/320191)

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