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Novità fiscali
Decorrenza del Regime Fiscale dei nuovi ETS
In un recente intervento l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i termini di decorrenza delle disposizioni recate dal Codice del Terzo settore ed è stato precisato, in particolare, che, ai sensi dell’articolo 104, comma 1, del Codice, dal 1° gennaio 2018 alle Onlus, alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di promozione sociale si applicano, tra l’altro, in via transitoria, le disposizioni in materia di:
• social bonus (articolo 81 del Cts)
• imposte indirette – imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro, imposte
• ipotecaria e catastale, imposta di bollo, imposta sugli intrattenimenti e tasse sulle
• concessioni governative – (articolo 82 del Cts)
• detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (articolo 83 del Cts).
Inoltre, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, si applica alle Odv e alle Aps l’esenzione dall’Ires per i redditi degli immobili di detti enti destinati, in via esclusiva, allo svolgimento di attività non commerciale.
Invece, le altre disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice, si applicheranno, ai sensi dell’articolo 104, comma 2, del Codice stesso, agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea (prevista per talune disposizioni fiscali agevolative del Codice), e comunque, non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro stesso.
L’articolo 104, commi 1 e 2, è stato oggetto di interpretazione autentica a opera dell’articolo 5-sexies del Dl 148/2017, in base al quale le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice.
Ciò comporta, fra l’altro, che la disciplina delle Onlus resta in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice del Terzo settore.
Esenzione dall’imposta di bollo per le fatture emesse e per gli estratti conto per ONLUS, ODV iscritte in Regione e APS iscritte in Regione
È stato chiarito che nella previsione di esenzione dall’imposta di bollo, prevista dall’articolo 82, comma 5, del Codice del Terzo settore, rientrano anche le fatture emesse e gli estratti conto delle ONLUS, ODV e APS iscritte in Regione.
Decorrenza delle modifiche al Tuir
In forza della modifica apportata dall’articolo 89, comma 4, del Codice all’articolo 148, comma 3,del Tuir, dal novero delle tipologie di enti non commerciali associativi destinatari dell’agevolazione prevista dal medesimo articolo (decommercializzazione dell’attività resa verso corrispettivo nei confronti degli associati in diretta attuazione degli scopi istituzionali), sono state eliminate le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona.
A tal proposito, l’Agenzia ha precisato che in forza della norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 5-sexies del Dl 148/2017, l’articolo 148, comma 3, del Tuir, nella versione precedente, conserva efficacia fino a quando non inizieranno a essere applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal titolo X del Codice.
Anteriormente a tale termine, tutte le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, ivi comprese quelle che non entreranno a far parte degli enti del Terzo settore, potranno continuare a fruire della decommercializzazione di cui all’articolo 148, comma 3, del Tuir, sempre che siano in possesso dei requisiti attualmente previsti.
Invece, dal momento in cui inizieranno a essere applicabili le nuove disposizioni fiscali non potranno più fruire della predetta decommercializzazione.