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5xmille 2017
Le Associazioni già regolarmente iscritte nel 2016 e ancora in possesso dei requisiti (APS, ODV e ONLUS iscritte nei relativi registri) sono iscritte di diritto anche per gli anni avvenire. Quindi non serve ripresentare la domanda di iscrizione né preparare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Solo nel caso in cui l’associazione abbia cambiato rispetto all’anno precedente il rappresentate legale (cioè il Presidente) sarà necessario sottoscrivere e trasmettere tramite raccomandata a/r entro il 30 giugno 2017, una nuova dichiarazione sostitutiva con l’indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo. L’invio è comunque possibile fino al 2 ottobre 2017, versando però la sanzione di 250 euro.
Le associazioni NON iscritte nel 2016 o che non compaiono negli elenchi pubblicati il 31 marzo di ogni anno devono seguire le indicazioni ufficiali della Agenzia delle Entrate (clicca qui).
In breve possiamo affermare che non cambia nulla rispetto le vecchie procedure:
• le Associazioni ODV, APS e ONLUS (iscritte negli appositi registri) sono tenute a trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’istanza telematica entro l’8 maggio e la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno;
• le Associazioni Sportive Dilettantistiche sono tenute a trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’istanza telematica entro l’8 maggio e la dichiarazione sostitutiva al CONI entro il 30 giugno.
Come per le passate annualità chi non invia la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno può farlo entro il 2 ottobre pagando una sanzione di 250 euro.
Per dettagli e moduli clicca qui.
COME FARE AD ESSERE CERTI CHE LA PROPRIA ASSOCIAZIONE RICEVERÀ IL 5 PER MILLE
IL 31/03/2017 nel sito dell’Agenzia delle Entrate sono stati pubblicati gli elenchi di tutte le associazioni che sono state inserite automaticamente ed in modo permanente al beneficio del 5×1000. Quindi è necessario che ogni associazione verifichi di essere stata inserita e che i dati siano corretti.
Per le prossime annualità entro il 31 marzo di ciascun anno sul sito web dell’Agenzia delle Entrate viene pubblicato un apposito elenco aggiornato. Entro il successivo 20 maggio i legali rappresentanti (o il loro delegati), possono comunicare alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate del proprio territorio errori o variazioni.
Ecco gli elenchi di quest’anno:
• Elenco permanente ASD iscritte
• Elenco permanente Associazioni iscritte 1a parte
• Elenco permanente Associazioni iscritte 2a parte
NON AVETE PIU’ I REQUISITI PER ACCEDERE AL 5 PER 1000? ECCO COME PROCEDERE
Se rispetto all’anno passato non avete più i requisiti per accedere al 5 per mille, il rappresentante legale dell’Associazione deve comunicarlo immediatamente all’Agenzia delle entrate con le stesse modalità previste per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva. Se la revoca non viene trasmessa, i soldi indebitamente percepiti – rivalutati secondo l’indice dei prezzi al consumo Istat e maggiorato degli interessi al tasso legale – vanno restituiti allo Stato, fermo restando, se ne ricorrono i presupposti ci sarà anche l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative. Quindi fate molta attenzione a questo aspetto!!!
Un suggerimento per promuovere la raccolta del 5×1000
Ricordate ai vostri soci, sostenitori, amici e conoscenti in generale, che per destinare il 5×1000 a vostro favore basta inserire in sede di dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell’associazione nell’apposito modulo.
È auspicabile anche contattare i CAF o commercialisti della zona per sensibilizzare gli indecisi alla destinazione del proprio 5×1000 facendo conoscere la propria associazione, ad esempio lasciando le vostre brochure in cui spiegate chi siete e cosa fate di importante per la comunità.
SUPPORTO DA PARTE DI VOLONTARINSIEME – CSV TREVISO
Da mercoledì 5 aprile fino a martedì 2 maggio è possibile richiedere un appuntamento in sede con la dott.ssa Marilisa Marian per la compilazione della domanda del 5×1000 anno 2017 oppure inviare la documentazione via raccomandata entro il 24 aprile.
Ricordiamo che questa procedura è necessaria solo per chi non è nell’elenco permanente degli iscritti pubblicato dal 31 marzo nel sito web dell’Agenzia delle Entrate (vedi sopra).